Legittima difesa

Sono previste per domani mattina le audizioni informali e il seguito della discussione congiunta di tre disegni di legge sulla legittima difesa (S.167, S.1532 e S. 1972) da parte della Commissione di Giustizia del Senato.
Le modifiche per il primo testo (il numero S.167) sono due. La prima, in caso di rapina estendere una regola che esiste già per il furto in abitazione: se c’è una condanna la sospensione condizionale della pena sarebbe subordinata al risarcimento integrale della persona offesa. La seconda riguarda le spese legali e prevede che le spese del processo siano a carico dello stato anche nei casi di legittima difesa al di fuori del proprio domicilio, non soltanto nei casi attualmente previsti.
Quindi Gasparri interviene principalmente sui costi del processo e sulle conseguenze della condanna.
La modifica sul secondo testo (il numero S. 1532) interviene sull’articolo 2044 del Codice civile e stabilisce una disciplina particolare per il caso di eccesso colposo di legittima difesa.
In altre parole, in determinate situazioni, il soggetto che ha commesso reato attraverso violenza o minaccia con armi, potrebbe non avere diritto, o avere un diritto limitato, al risarcimento per il danno subito dalla reazione.
Le modifiche per il terzo testo (il numero S.1972) sono quelle che interviene più direttamente sulla legittima difesa. L’articolo 52 del Codice penale già stabilisce la legittima difesa, ma il giudice deve valutare concretamente elementi come: l’esistenza di un pericolo attuale, la necessità della reazione e il rapporto tra aggressione e difesa. Claudio Borghi propone di aggiungere un nuovo comma all’articolo 52 del Codice penale: se c’è un’aggressione a mano armata, dentro la propria casa o il proprio luogo di lavoro e la vittima reagisce nell’immediatezza, la reazione non sarebbe punibile.
Il cambiamento fondamentale è che oggi il giudice mantiene un ruolo importante nel valutare la proporzione e la necessità della reazione, mentre la proposta Borghi vorrebbe creare una situazione nella quale, quando ricorrono quei tre requisiti, queste valutazioni non determinino la punibilità della vittima.



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